Statuto Associazione di Promozione Sociale

ONDA D’URTO CALABRIA

 

Articolo 1 – Denominazione e sede

È’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato A.P.S. “ONDA D’URTO CALABRIA”, nel seguito per brevità definita “l’Associazione”, assumendo la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale in AMANTEA (CS) alla via AMALFI 19. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 2 – Finalità dell’Associazione

L’Associazione A.P.S. ONDA D’URTO CALABRIA non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della promozione, tutela e valorizzazione del territorio, dell’ambiente, della cultura e dello sport.

A tale fine l’Associazione potrà promuovere e valorizzare il territorio e il turismo sportivo eco-sostenibile, promuove l’uso della bicicletta, proporre e organizzare raduni, propone e concorre a realizzare provvedimenti per incentivare la mobilità ciclistica.

L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza; la sua struttura è democratica. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

Articolo 3 – Attività

L’associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2:

  • Propone la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che valorizzano e tutelano l’ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita. In particolare, con lo scopo di valorizzare e tutelare l’ambiente urbano, extraurbano e naturale, elabora proprie proposte o, in accordo con gli enti preposti, collabora alla progettazione, realizzazione o manutenzione di: – percorsi urbani ed extraurbani – percorsi di valorizzazione della natura in aree di pregio naturalistico o parchi naturali – provvedimenti di tutela e miglioramento dell’ambiente in generale.
  • Coopera con altre associazioni e con tutti coloro che, nei diversi campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell’ambiente. In particolare si propone di collaborare ad iniziative concrete di tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico con altre associazioni di difesa ambientale, tutela e valorizzazione di aree protette e percorsi naturalistici, giornate di azioni concrete di coinvolgimento della cittadinanza attiva, giornate di sensibilizzazione a favore del patrimonio ambientale e artistico locale, iniziative per la promozione di produzioni biologiche o tipiche realizzate con minor impatto sull’ambiente, manifestazioni a favore di provvedimenti ambientali e denunce contro chi danneggia l’ambiente, e quanto altro possa ritenersi utile per la tutela e la protezione dell’ambiente, in particolare organizzando la partecipazione a queste iniziative con l’utilizzo della bicicletta, in qualità di mezzo di trasporto non inquinante e eco-sostenibile.
  • Promuove l’escursionismo in tutte le sue forme, quale strumento per un turismo eco-compatibile, per far conoscere e valorizzare gli aspetti ambientali del territorio, in alternativa a forme di turismo o escursionismo non rispettose dell’ambiente; promuovendo manifestazioni pubbliche ed altre iniziative utili per realizzare tali finalità, quali – lo studio, la pubblicazione, la divulgazione e la realizzazione di percorsi ed itinerari, che valorizzino, anche con apposita segnaletica e con interventi di salvaguardia o manutenzione, la natura, il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale del territorio. In particolare si propone il recupero e la valorizzazione di sentieri, percorsi “storici”, argini dei corsi d’acqua naturali ed artificiali, sedimi ferroviari dismessi, e tutti quei manufatti ed ambienti naturali ed urbani che meritano di essere sottratti all’abbandono e all’incuria.
  • Elabora, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili e trekking o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti.
  • Pone in essere ogni attività utile a favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione.
  • Organizza progetti educativi scolastici, attività culturali, di educazione ambientale, stradale e alla mobilità eco-sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, in qualità di “associazione di comprovata esperienza nel settore della promozione dell’escursionismo e della cultura e dell’ambiente”.
  • Svolge ogni altra possibile attività, individuabile come istituzionale o direttamente connessa, volta a conseguire gli scopi sociali.

Articolo 4 – Soci

Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che presentano specifica domanda scritta, dichiarando di condividere le finalità della Associazione e di volervi aderire osservando il presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della dell’associazione stessa, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Possono, altresì, aderire all’Associazione altre Associazioni, Enti pubblici o privati, che condividano gli scopi sociali, nel pieno rispetto dei contenuti del presente statuto.

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di diniego ne esplicita le motivazioni. Contro questa decisione l’interessato non ammesso potrà presentare appello alla prima Assemblea Ordinaria utile che decide definitivamente.

L’adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il versamento della quota di adesione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e si impegna a partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione e ad intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci esercitano il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota di adesione.

Le prestazioni fornite all’associazione da parte dei soci sono normalmente a titolo gratuito salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute per conto dell’Associazione e preventivamente autorizzate dal legale rappresentante. In caso di necessità l’associazione può avvalersi di personale dipendente o di prestatori di opera retribuiti nei limiti della legislazione sulle associazioni di promozione sociale.

 

Articolo 6 – Recesso ed esclusione del socio

È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

La qualità di associato aderente cessa per:

  • per decesso;
  • per dimissioni.
  • scioglimento dell’associazione;
  • per morosità protrattasi per almeno due anni;
  • esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annua.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea Ordinaria. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 7 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Articolo 8 – Funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci che non abbiano presentato richiesta di recesso, che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa e per i quali non ricorra nessuna altra condizione di esclusione di cui al precedente Art.6.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà degli associati, per:

  1. deliberare sul rendiconto economico-finanziario (o altro documento di rendicontazione dettato dalla legge) redatto dal Consiglio Direttivo;
  2. eleggere, ogni quattro anni, i membri del Consiglio Direttivo;
  3. deliberare gli indirizzi generali dell’azione dell’associazione;
  4. deliberare su tutto quanto non previsto nell’elencazione che precede e posto alla sua deliberazione dagli organi competenti.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
  2. sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Articolo 9 – Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee

Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno 10 giorni mediante avviso scritto, mail o altra comunicazione digitale a tutti gli associati con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario. Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto in assemblea.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea.

A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede sociale ed ogni associato può consultarlo.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo ed incarichi operativi

Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, si compone di 5 consiglieri che restano in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e, se necessario, può assegnare a soci esterni specifici incarichi organizzativi.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il conseguimento degli scopi sociali e per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari.

Il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo presenta il rendiconto economico-finanziario a consuntivo all’Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ogniqualvolta che ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest’ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 11 – Il Presidente

Il Presidente, che resta in carica per quattro anni, ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il vice-Presidente ne assume l’incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o fino al successivo Consiglio Direttivo che preveda all’ordine del giorno l’elezione del Presidente.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Patrimonio dell’Associazione

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi degli associati;
  • sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
  • raccolta fondi da organizzare solo ed esclusivamente per raccogliere risorse economiche volte a finanziare le attività dell’associazione;
  • entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
  • donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie.
  • contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari.

Articolo 13 – Esercizio finanziario e rendiconto

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico-finanziario (o altro documento di rendicontazione dettato dalla legge) a consuntivo che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

E’ obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 14 – Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della metà dei presenti; in seconda convocazione è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.